Ecobonus 110: Cosa rientra, a chi spetta e quando scade

Da luglio 2020 il Decreto Rilancio ha provveduto ad introdurre, tramite il Superbonus, una importante detrazione Irpef del 110% per tutti i lavori condominiali o indipendenti relativi ad isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (rientranti nell’Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (il cosiddetto Sismabonus). Di seguito descriveremo in sintesi le linee guida che riguardano la riqualificazione energetica che interessa l’Ecobonus 110.
Cos’è e quanto vale l’Ecobonus 110 per cento
Secondo quanto riportato anche dall’Agenzia delle Entrate, vengono agevolati con un’aliquota pari al 110% gli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, che dovrà essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo.
Il primo passaggio necessario per poter usufruire del super bonus è quello di garantire che i lavori faranno salire la struttura di almeno due classi energetiche, o farà raggiungere la più alta possibile nel caso in cui ciò non fosse possibile. Prima e alla fine dei lavori sarà indispensabile la consulenza con un tecnico abilitato che dimostri la classe dell’edificio e la certifichi con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape).
Queste operazioni possono essere eseguite su unità immobiliari e su edifici esistenti, o su parti di essi.
I lavori coperti dal credito d’imposta del 110% sono di tre tipi:
- interventi di isolamento termico (o cappotto termico), che deve interessare più del 25% della superficie opaca disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente. I limiti massimi di spesa per il cappotto termico partono dai 30 Mila Euro per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari ed arrivano a 50 Mila Euro per gli edifici unifamiliari;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Il tetto massimo di spesa in questo caso sono fissati a 15 Mila Euro per gli edifici con più di otto unità immobiliari o 20 Mila se le unità sono meno di otto;
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento. Il limite massimo di spesa è 30 Mila Euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
A chi spetta
L’ampliamento assicurato dall’avvenuta legiferazione del Decreto Rilancio da un lato ha permesso alle famiglie e ai condomini anche di cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, e dall’altro ha allargato la cerchia di soggetti che possono beneficiare dell’Ecobonus 110%, che ora comprende:
- i condomini;
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- le Onlus di utilità sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Novità su seconda casa e categorie catastali
Un’altra modifica apportata dal Superbonus riguarda la validità anche per le seconde case. Inoltre ora il bonus interesserà anche gli edifici appartenenti alla categoria catastale A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici) purché essi siano lasciati aperti, anche parzialmente, al pubblico. Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville).
Cosa occorre per ottenere l’Ecobonus
- Delibera dall’assemblea condominiale per lavori comuni;
- APE prima dopo i lavori per verificare il raggiungimento della più alta classe energetica possibile;
- Asseverazione tecnica fornita da un tecnico;
- Comunicazione all’Enea;
- Visto di conformità.
Infine, chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione falsa rischia una sanzione pecuniaria dai 2.000 ai 15.000 euro.
Domande Frequenti – Ecobonus 110
Cos’è l’Ecobonus 110?
Secondo quanto riportato anche dall’Agenzia delle Entrate, vengono agevolati con un’aliquota pari al 110% gli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica di un edificio effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, che dovrà essere suddivisa in 5 rate annuali di pari importo.
A chi spetta l’Ecobonus 110?
I soggetti che possono beneficiare dell’Ecobonus 110% sono:
I condomini;
Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa;
Gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Le Onlus di utilità sociale, di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Cosa serve per ottenere l’Ecobonus 110?
Delibera dall’assemblea condominiale per lavori comuni;
APE prima dopo i lavori per verificare il raggiungimento della più alta classe energetica possibile;
Asseverazione tecnica fornita da un tecnico;
Comunicazione all’Enea;
Visto di conformità.